IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che il g.i.p. sezione 23o del Tribunale di Napoli in data 26 febbraio 2002 emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato Andres Gonzales (alias Stout Foster Andres Lazaro) nato a L'Avana (Cuba) in data 8 giugno 1971, allo stato detenuto per questo processo, per i reati di cui agli artt. 609-bis c.p., 582-585 e 576 c.p. in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. e per il reato ex art. 337 c.p.; Sciogliendo la riserva sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione inerente la legittimita' costituzionale degli artt. 455 e 456 c.p.p. avanzata dall'avv. Salerno difensore del suddetto imputato, e vista la opposizione del p.m. di udienza, osserva quanto segue. In ordine alla questione relativa ai dubbi di tenuta costituzionale dell'art. 456 c.p.p. nella parte in cui non prevede la notifica del decreto di giudizio immediato anche al difensore destinatario del solo avviso della data fissata per il giudizio, il tribunale ne rileva la manifesta infondatezza. Invero la notifica del suindicato decreto al solo imputato si spiega nel senso che le facolta' previste ex art. 456 comma 2 c.p.p. sono rimesse alla esclusiva valutazione dello stesso imputato, tant'e' che egli puo' proporre istanze di riti alternativi solo in via diretta e personale ed al medesimo fine il difensore e' legittimato solo a mezzo di procura speciale. In ogni caso al difensore va notificato l'avviso della data fissata per il giudizio almeno nei trenta giorni precedenti, cosicche' egli dispone di un ampio margine temporale per predisporre opportuna linea difensiva. Questo tribunale, chiamato a decidere sulla ulteriore istanza del difensore riguardante i dubbi di costituzionalita' dell'art. 455 c.p.p., laddove non prevede il necessario intervento del difensore prima del provvedimento con cui si dispone il giudizio immediato, sentite le parti e preso atto dell'opposizione del p.m., ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 455 c.p.p. e di conseguenza rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sul punto. L'art. 455 c.p.p., nel regolare la emissione del decreto di giudizio immediato sui presupposti di cui all'art. 454 comma 2 c.p.p., non prevede difatti il previo avviso per il difensore dell'imputato alfine di consentirgli la compiuta cognizione degli atti e la valutazione delle condizioni di evidenza della prova. Cio' invero preclude al difensore la possibilita' di controdedurre sulla sussistenza del detto presupposto processuale, condizione indefettibile del rito con il giudizio immediato, e di rappresentare eventuali elementi a confutazione della scelta processuale del p.m. L'art. 455 e ancor prima l'art. 454 c.p.p.., non prevedendo per il difensore dell'imputato uno spazio di difesa nell'intervallo tra la richiesta del p.m. e la decisione del g.i.p., palesano una lacuna che mal si concilia con l'assetto costituzionale del sistema processuale ed a maggior ragione cio' si verifica a seguito della costituzionalizzazione del principio del c.d. "giusto processo"; essendosi sancito nella Carta costituzionale che il processo si svolge secondo le regole del contraddittorio tra le parti, in condizione di parita'. Ouest'ultima deve risultare assicurata e garantita non solo nella fase processuale vera e propria e dunque nel momento della formazione della prova, ma sin dalla fase delle indagini preliminari. In tale contesto il contraddittorio va altresi' inteso come prospettazione alternativa della difesa dell'imputato, mentre la attuale disciplina normativa cio' non garantisce. Di conseguenza e' opinione del collegio giudicante che tale situazione costituisca grave pregiudizio per la difesa e rischia di confinare il ruolo del difensore nella detta fase a mero simulacro non in grado di svolgere il compito difensivo cosi' come voluto dal legislatore nel riformare l'art. 111 della Costituzione. Il procedimento, pertanto, deve essere sospeso in attesa della pronuncia della Consulta cui gli atti vanno trasmessi per la decisione sulla questione di costituzionalita' sollevata, poiche' la stessa appare non manifestamente infondata. Difatti per le argomentazioni svolte si ritiene che per le situazioni determinate dalla attuale configurazione dell'art. 455 c.p.p., detta norma palesi forte contrasto con il principio del contraddittorio in relazione anche all'art. 24 della Costituzione, non prevedendo essa la possibilita' per il difensore di avere cognizione della richiesta del p.m. di emissione del decreto di giudizio immediato. La avvertita necessita' di colmare la evidenziata lacuna normativa nella disciplina codicistica della fase introduttiva del rito immediato come previsto dall'art. 455. c.p.p., inducono di conseguenza a rimettere la questione al giudizio del giudice delle leggi, alfine di estendere ad una fattispecie non contemplata dalla norma denunciata diritti e facolta', non sussistendo ragioni logico-giuridiche che legittimino tale diversficazione e palesandosi contrasto con inviolabili principi costituzionali non superabile in via interpretativa. La questione rappresentata e' rilevante nel presente procedimento, in quanto dalla decisione sulla stessa in termini di accoglimento discende la possibilita' per il collegio giudicante di valutare gli estremi per ritenere sussistente una causa di nullita' del decreto di giudizio immediato rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.